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Il quaderno di campagna, e cosa cambia il 1° gennaio 2027.

Il quaderno di campagna è il registro in cui un’azienda agricola annota i trattamenti che esegue. Da trent’anni si tiene su carta o su un foglio di calcolo. Dal 1° gennaio 2027 non si potrà più: la legge chiede un formato elettronico leggibile da un programma.

Che cos’è

«Quaderno di campagna» è il nome che si usa in azienda; nella norma si chiama registro dei trattamenti. È lo stesso documento: quello in cui chi usa professionalmente prodotti fitosanitari scrive che cosa ha distribuito, quando, su quale coltura e perché.

L’obbligo nasce dall’articolo 67 del Reg. (CE) 1107/2009, che impone agli utilizzatori professionali di tenere registri con la denominazione del prodotto, la data, la dose, l’area e la coltura trattata. Non è un adempimento formale: è il documento su cui si regge la difendibilità dell’azienda in un controllo, in una contestazione di residui e nella condizionalità PAC.

Chi lo tiene, e chi ne risponde

L’obbligo è dell’azienda agricola. Nella pratica il quaderno lo compila quasi sempre un consulente o un CAA, che ne segue decine o centinaia — ed è il motivo per cui l’errore, quando c’è, non è quasi mai di conoscenza: è di volume. Chi tiene il registro di un’azienda sola ricorda i tempi di carenza a memoria. Chi ne tiene ottanta, no.

Cosa ci va scritto

  • AnagraficaDati dell’azienda, ubicazione, colture e superfici effettivamente trattate.
  • Il prodottoDenominazione commerciale del prodotto fitosanitario impiegato e quantità.
  • Il momentoData del trattamento e coltura su cui è stato eseguito.
  • Il motivoAvversità che ha reso necessario l’intervento.
  • Chi ha operatoEstremi del certificato di abilitazione di chi ha eseguito il trattamento.

Entro quando, e per quanto

Il registro va aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento, e conservato almeno per i tre anni successivi all’anno cui si riferiscono gli interventi annotati. Per lo stesso periodo si conservano le fatture d’acquisto dei prodotti.

È la ragione per cui il quaderno compilato la sera prima di una visita è un problema e non una soluzione: la tempestività della registrazione fa parte di ciò che viene verificato.

La scadenza del formato elettronico

Le tre date

  • Reg. (UE) 2023/564
    Stabilisce contenuto e formato dei registri: vanno tenuti in un formato elettronico leggibile meccanicamente, ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024. L’applicazione era fissata al 1° gennaio 2026.
  • Reg. (UE) 2025/2203 · 31 ottobre 2025
    Concede agli Stati membri di rinviare di un anno, per dare tempo alle aziende con meno mezzi digitali. L’Italia si è avvalsa della facoltà.
  • 31 dicembre 2026 → 1° gennaio 2027
    In Italia i registri vanno convertiti nel formato prescritto entro il 31 dicembre 2026, perché l’obbligo valga per tutti dal 1° gennaio 2027.

La parte che si sottovaluta è leggibile meccanicamente. Non significa «non su carta»: significa strutturato, in modo che un programma possa estrarre il singolo dato — questo prodotto, questa dose, questa particella — senza doverlo interpretare. Un foglio di calcolo compilato a mano libera, con le colonne usate in modo diverso da riga a riga, non soddisfa il requisito. E soprattutto non controlla niente: un tempo di carenza sbagliato dentro un foglio di calcolo ci resta finché non lo trova qualcun altro, che di solito è l’acquirente o l’organo di controllo.

Le norme che il quaderno tocca

Il registro dei trattamenti non risponde a una sola norma. È il punto in cui si incrociano obblighi che nascono in posti diversi, e in cui un dato scritto una volta deve reggere a verifiche differenti.

  • Reg. (CE) 1107/2009Articolo 67: obbligo di registro per gli utilizzatori professionali
  • Reg. (UE) 2023/564Contenuto e formato elettronico leggibile meccanicamente dei registri
  • Reg. (UE) 2025/2203Proroga di un anno della conversione al formato elettronico
  • D.Lgs. 150/2012Piano d’azione nazionale, patentino e uso sostenibile
  • Dir. 91/676/CEETetto dell’azoto nelle zone vulnerabili ai nitrati
  • Reg. (UE) 2018/1981Limite del rame: 4 kg per ettaro all’anno
  • Reg. (CE) 178/2002Rintracciabilità di filiera

Come lo tiene Novale

Novale è un quaderno di campagna online pensato per chi ne tiene molti. La differenza non è che il registro è su schermo invece che su carta: è che i controlli avvengono mentre si registra, non dopo. Quando si annota un trattamento, Novale verifica il tempo di carenza rispetto alla raccolta prevista, la dose d’etichetta, il numero massimo di interventi, il rame già distribuito nell’anno sulla stessa superficie e il patentino di chi ha operato. Se qualcosa non torna, lo dice sulla riga, subito.

Il resto discende da lì: il magazzino si scarica da solo a ogni operazione, le superfici restano storicizzate, e i sette registri ufficiali si stampano in PDF con la testata dell’azienda già compilata — perché a quel punto sono solo una vista sui dati che ci sono già.

Domande frequenti

Quaderno di campagna e registro dei trattamenti sono la stessa cosa?
Sì. “Registro dei trattamenti” è il nome normativo, “quaderno di campagna” è il nome con cui lo chiamano in azienda. Indicano lo stesso documento: quello in cui l’utilizzatore professionale annota i trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti.
Chi è obbligato a tenere il quaderno di campagna?
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, in base all’articolo 67 del Reg. (CE) 1107/2009. L’obbligo è dell’azienda agricola: il consulente o il CAA lo compila per suo conto, ma il titolare resta il responsabile del dato.
Entro quando va aggiornato?
Al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento. Non è un documento che si compila alla vigilia di un controllo: la data di registrazione fa parte di ciò che si verifica.
Per quanto tempo va conservato?
Almeno per i tre anni successivi all’anno cui si riferiscono gli interventi annotati. Per lo stesso periodo vanno conservate le fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari.
Il quaderno di campagna cartaceo è ancora valido?
Fino al 31 dicembre 2026. Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564 impone la tenuta dei registri in un formato elettronico leggibile meccanicamente; il Reg. (UE) 2025/2203 ha concesso agli Stati membri di rinviare di un anno, e l’Italia si è avvalsa della proroga. I registri vanno convertiti nel formato prescritto entro il 31 dicembre 2026, perché l’obbligo valga per tutti dal 1° gennaio 2027.
Un foglio di calcolo basta a essere “in formato elettronico”?
Il regolamento non chiede un file: chiede un formato leggibile meccanicamente ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024, cioè strutturato in modo che un programma possa estrarne i singoli dati senza interpretazione. Un foglio compilato a mano libera, con le colonne usate in modo diverso da riga a riga, non lo è — e soprattutto non controlla nulla: un tempo di carenza sbagliato in un foglio di calcolo resta lì finché non lo trova qualcun altro.